E' cosa nota a molti il fatto che di recente il legislatore ha inasprito le sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Nel 2007 il Parlamento aveva approvato con la Legge 160/2007 varie modifiche al codice della strada tra cui appunto gli artt. 186 e 187. Nel 186 ha realizzato 3 livelli di tasso alcolemico: superiore a 0,5 e fino a 0,8; superiore a 0,8 e fino a 1,5 ed infine superiore a 1,5, prevedendo per ogni scaglione pene diverse dalle altre, mentre nel 187 si realizza l'illecito con il solo fatto di essere positivo all'suo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, sempre nei 186 e 187 è stata inserita la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo qualora il conducente rimanga coinvolto in incidente stradale (sempre che il veicolo risulti intestato a persona non diversa dall'indagato) ma soprattutto questa legge ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale presenza di alcol o droga. Nel 2008 il famoso pacchetto sicurezza ha apportato ulteriori modifiche e cioè ha reintrodotto come reato il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, ha inasprito le sanzioni (ammenda e arresto) e ha previsto (nel 186) che in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 il veicolo venga confiscato ai sensi dell'art. 240 del C.P. (sempre che il veicolo non sia intestato a persona diversa dal reo) idem nel 187; sempre il pacchetto sicurezza ha aumentato le sanzioni previste per l'omicidio colposo (art. 589 C.P.) e lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) quando sono provocati da persona che guida in stato di ebbrezza. In tutta questa entropia normativa chi ci fa le spese è proprio l'operatore di polizia stradale che si trova a dover combattere tra interpretazioni discordanti, mancanza di immediata formazione e informazione ma soprattutto la cosa ancora più grave è che alla fine non si è fatto veramente niente per risolvere il problema dell'uso di alcol e droga, perché queste sanzioni non sono proporzionate tenuto conto del bene giuridico che si intende tutelare (la vita umana). Ormai tutti sappiamo che i morti causati da incidenti dove alla guida dei veicoli vi sono persone ubriache o drogate sono cose di tutti i giorni, ormai è un bollettino di guerra. Quando si sente che la polizia ha arrestato una persona che in un incidente ha causato la morte di qualcuno e che era ubriaco o drogato (spesso entrambe le cose) lo ha fatto non perché era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope ma perché ha ucciso una persona, cerchiamo di non farci confondere le idee dai media quando ci dicono "... persona ubriaca viene arrestata ..." magari dopo si scopre che ha ucciso qualcuno nell'incidente, infatti per il 186 e 187 non è assolutamente possibile arrestare nessuno nella flagranza del reato perché sono contravvenzioni mentre nell'omicidio colposo, essendo un delitto e la pena massima è superiore a 3 anni (art. 381 c.p.p.), valutando la situazione e la pericolosità del soggetto è possibile arrestare il conducente. Quindi molta attenzione alle notizie date in modo errato o incomplete. In parole povere in questi anni non si è fatto proprio niente per risolvere il problema, intanto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe nessuno va in galera, neanche per un giorno, tra oblazione, decreto penale, attenuanti generiche, eventuale sospensione condizionale della pena, conversione (fino a sei mesi) della galera in pena pecuniaria, in extremis anche la prescrizione, i reati previsti dal 186 e 187 possono rimanere impuniti oppure si può pagare al massimo una sanzione pecuniaria. C'è molto lavoro da fare ancora, molto lavoro, basta volerlo... !!!
mercoledì 16 luglio 2008
Riflessioni sull'inasprimento delle sanzioni relative agli artt. 186 e 187 C.d.S.
E' cosa nota a molti il fatto che di recente il legislatore ha inasprito le sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Nel 2007 il Parlamento aveva approvato con la Legge 160/2007 varie modifiche al codice della strada tra cui appunto gli artt. 186 e 187. Nel 186 ha realizzato 3 livelli di tasso alcolemico: superiore a 0,5 e fino a 0,8; superiore a 0,8 e fino a 1,5 ed infine superiore a 1,5, prevedendo per ogni scaglione pene diverse dalle altre, mentre nel 187 si realizza l'illecito con il solo fatto di essere positivo all'suo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, sempre nei 186 e 187 è stata inserita la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo qualora il conducente rimanga coinvolto in incidente stradale (sempre che il veicolo risulti intestato a persona non diversa dall'indagato) ma soprattutto questa legge ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale presenza di alcol o droga. Nel 2008 il famoso pacchetto sicurezza ha apportato ulteriori modifiche e cioè ha reintrodotto come reato il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, ha inasprito le sanzioni (ammenda e arresto) e ha previsto (nel 186) che in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 il veicolo venga confiscato ai sensi dell'art. 240 del C.P. (sempre che il veicolo non sia intestato a persona diversa dal reo) idem nel 187; sempre il pacchetto sicurezza ha aumentato le sanzioni previste per l'omicidio colposo (art. 589 C.P.) e lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) quando sono provocati da persona che guida in stato di ebbrezza. In tutta questa entropia normativa chi ci fa le spese è proprio l'operatore di polizia stradale che si trova a dover combattere tra interpretazioni discordanti, mancanza di immediata formazione e informazione ma soprattutto la cosa ancora più grave è che alla fine non si è fatto veramente niente per risolvere il problema dell'uso di alcol e droga, perché queste sanzioni non sono proporzionate tenuto conto del bene giuridico che si intende tutelare (la vita umana). Ormai tutti sappiamo che i morti causati da incidenti dove alla guida dei veicoli vi sono persone ubriache o drogate sono cose di tutti i giorni, ormai è un bollettino di guerra. Quando si sente che la polizia ha arrestato una persona che in un incidente ha causato la morte di qualcuno e che era ubriaco o drogato (spesso entrambe le cose) lo ha fatto non perché era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope ma perché ha ucciso una persona, cerchiamo di non farci confondere le idee dai media quando ci dicono "... persona ubriaca viene arrestata ..." magari dopo si scopre che ha ucciso qualcuno nell'incidente, infatti per il 186 e 187 non è assolutamente possibile arrestare nessuno nella flagranza del reato perché sono contravvenzioni mentre nell'omicidio colposo, essendo un delitto e la pena massima è superiore a 3 anni (art. 381 c.p.p.), valutando la situazione e la pericolosità del soggetto è possibile arrestare il conducente. Quindi molta attenzione alle notizie date in modo errato o incomplete. In parole povere in questi anni non si è fatto proprio niente per risolvere il problema, intanto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe nessuno va in galera, neanche per un giorno, tra oblazione, decreto penale, attenuanti generiche, eventuale sospensione condizionale della pena, conversione (fino a sei mesi) della galera in pena pecuniaria, in extremis anche la prescrizione, i reati previsti dal 186 e 187 possono rimanere impuniti oppure si può pagare al massimo una sanzione pecuniaria. C'è molto lavoro da fare ancora, molto lavoro, basta volerlo... !!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento