E' cosa nota a molti il fatto che di recente il legislatore ha inasprito le sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Nel 2007 il Parlamento aveva approvato con la Legge 160/2007 varie modifiche al codice della strada tra cui appunto gli artt. 186 e 187. Nel 186 ha realizzato 3 livelli di tasso alcolemico: superiore a 0,5 e fino a 0,8; superiore a 0,8 e fino a 1,5 ed infine superiore a 1,5, prevedendo per ogni scaglione pene diverse dalle altre, mentre nel 187 si realizza l'illecito con il solo fatto di essere positivo all'suo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, sempre nei 186 e 187 è stata inserita la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo qualora il conducente rimanga coinvolto in incidente stradale (sempre che il veicolo risulti intestato a persona non diversa dall'indagato) ma soprattutto questa legge ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale presenza di alcol o droga. Nel 2008 il famoso pacchetto sicurezza ha apportato ulteriori modifiche e cioè ha reintrodotto come reato il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, ha inasprito le sanzioni (ammenda e arresto) e ha previsto (nel 186) che in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 il veicolo venga confiscato ai sensi dell'art. 240 del C.P. (sempre che il veicolo non sia intestato a persona diversa dal reo) idem nel 187; sempre il pacchetto sicurezza ha aumentato le sanzioni previste per l'omicidio colposo (art. 589 C.P.) e lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) quando sono provocati da persona che guida in stato di ebbrezza. In tutta questa entropia normativa chi ci fa le spese è proprio l'operatore di polizia stradale che si trova a dover combattere tra interpretazioni discordanti, mancanza di immediata formazione e informazione ma soprattutto la cosa ancora più grave è che alla fine non si è fatto veramente niente per risolvere il problema dell'uso di alcol e droga, perché queste sanzioni non sono proporzionate tenuto conto del bene giuridico che si intende tutelare (la vita umana). Ormai tutti sappiamo che i morti causati da incidenti dove alla guida dei veicoli vi sono persone ubriache o drogate sono cose di tutti i giorni, ormai è un bollettino di guerra. Quando si sente che la polizia ha arrestato una persona che in un incidente ha causato la morte di qualcuno e che era ubriaco o drogato (spesso entrambe le cose) lo ha fatto non perché era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope ma perché ha ucciso una persona, cerchiamo di non farci confondere le idee dai media quando ci dicono "... persona ubriaca viene arrestata ..." magari dopo si scopre che ha ucciso qualcuno nell'incidente, infatti per il 186 e 187 non è assolutamente possibile arrestare nessuno nella flagranza del reato perché sono contravvenzioni mentre nell'omicidio colposo, essendo un delitto e la pena massima è superiore a 3 anni (art. 381 c.p.p.), valutando la situazione e la pericolosità del soggetto è possibile arrestare il conducente. Quindi molta attenzione alle notizie date in modo errato o incomplete. In parole povere in questi anni non si è fatto proprio niente per risolvere il problema, intanto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe nessuno va in galera, neanche per un giorno, tra oblazione, decreto penale, attenuanti generiche, eventuale sospensione condizionale della pena, conversione (fino a sei mesi) della galera in pena pecuniaria, in extremis anche la prescrizione, i reati previsti dal 186 e 187 possono rimanere impuniti oppure si può pagare al massimo una sanzione pecuniaria. C'è molto lavoro da fare ancora, molto lavoro, basta volerlo... !!!
mercoledì 16 luglio 2008
Riflessioni sull'inasprimento delle sanzioni relative agli artt. 186 e 187 C.d.S.
E' cosa nota a molti il fatto che di recente il legislatore ha inasprito le sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Nel 2007 il Parlamento aveva approvato con la Legge 160/2007 varie modifiche al codice della strada tra cui appunto gli artt. 186 e 187. Nel 186 ha realizzato 3 livelli di tasso alcolemico: superiore a 0,5 e fino a 0,8; superiore a 0,8 e fino a 1,5 ed infine superiore a 1,5, prevedendo per ogni scaglione pene diverse dalle altre, mentre nel 187 si realizza l'illecito con il solo fatto di essere positivo all'suo di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, sempre nei 186 e 187 è stata inserita la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo qualora il conducente rimanga coinvolto in incidente stradale (sempre che il veicolo risulti intestato a persona non diversa dall'indagato) ma soprattutto questa legge ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di rito per verificare l'eventuale presenza di alcol o droga. Nel 2008 il famoso pacchetto sicurezza ha apportato ulteriori modifiche e cioè ha reintrodotto come reato il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti, ha inasprito le sanzioni (ammenda e arresto) e ha previsto (nel 186) che in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 il veicolo venga confiscato ai sensi dell'art. 240 del C.P. (sempre che il veicolo non sia intestato a persona diversa dal reo) idem nel 187; sempre il pacchetto sicurezza ha aumentato le sanzioni previste per l'omicidio colposo (art. 589 C.P.) e lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) quando sono provocati da persona che guida in stato di ebbrezza. In tutta questa entropia normativa chi ci fa le spese è proprio l'operatore di polizia stradale che si trova a dover combattere tra interpretazioni discordanti, mancanza di immediata formazione e informazione ma soprattutto la cosa ancora più grave è che alla fine non si è fatto veramente niente per risolvere il problema dell'uso di alcol e droga, perché queste sanzioni non sono proporzionate tenuto conto del bene giuridico che si intende tutelare (la vita umana). Ormai tutti sappiamo che i morti causati da incidenti dove alla guida dei veicoli vi sono persone ubriache o drogate sono cose di tutti i giorni, ormai è un bollettino di guerra. Quando si sente che la polizia ha arrestato una persona che in un incidente ha causato la morte di qualcuno e che era ubriaco o drogato (spesso entrambe le cose) lo ha fatto non perché era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope ma perché ha ucciso una persona, cerchiamo di non farci confondere le idee dai media quando ci dicono "... persona ubriaca viene arrestata ..." magari dopo si scopre che ha ucciso qualcuno nell'incidente, infatti per il 186 e 187 non è assolutamente possibile arrestare nessuno nella flagranza del reato perché sono contravvenzioni mentre nell'omicidio colposo, essendo un delitto e la pena massima è superiore a 3 anni (art. 381 c.p.p.), valutando la situazione e la pericolosità del soggetto è possibile arrestare il conducente. Quindi molta attenzione alle notizie date in modo errato o incomplete. In parole povere in questi anni non si è fatto proprio niente per risolvere il problema, intanto per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe nessuno va in galera, neanche per un giorno, tra oblazione, decreto penale, attenuanti generiche, eventuale sospensione condizionale della pena, conversione (fino a sei mesi) della galera in pena pecuniaria, in extremis anche la prescrizione, i reati previsti dal 186 e 187 possono rimanere impuniti oppure si può pagare al massimo una sanzione pecuniaria. C'è molto lavoro da fare ancora, molto lavoro, basta volerlo... !!!
lunedì 14 luglio 2008
La Costituzione Italiana
Penso sia sempre attuale parlare di Costituzione, soprattutto quella italiana. Forse non tutti sanno che la nostra Costituzione è una delle più invidiate al mondo, è una Carta che consacra i valori fondamentali dei cittadini italiani e anche di chi, non cittadino, si trovi in Italia. Penso proprio che vale la pena leggerla, è veramente bella. Nel seguente link potrete trovare e scaricare un file pdf della Costituzione Italiana.
Cosa è la polizia locale, a cosa serve, chi la vuole ???

In questo blog sto utilizzando il termine polizia locale per identificare tutti gli operatori della polizia municipale e della polizia provinciale. In particolare la polizia municipale vanta tradizioni antichissime, la sua origine affonda le radici nella storia molto indietro nel tempo, l'aggettivo "municipale" sta a ricordare il "municipius", la città romana abitata dai "municipes", cioè da coloro che partecipano ai pubblici oneri e relativi onori, della città (munus capere). Si hanno notizie di gendarmi cittadini sotto l'imperatore Cesare Augusto nel 29 d.c., che ne crea 5 Corti, incaricate di far mantenere l'ordine e la sicurezza nella città e con il compito anche di spegnere gli incendi e di effettuare il controllo del transito notturno dei carri rumorosi (primi controlli di polizia stradale). Con il tempo (anno 1000 circa), la nascita dei Comuni medioevali fa sorgere la necessità di creare delle vere e proprie milizie che si occupano di regolare la difesa della comunità nonché di gestire l'ordine all'interno della stessa. Possiamo pacificamente dire che la polizia municipale è una istituzione che è sempre esistita, magari con denominazioni diverse ma con finalità uniche, cioè, garantire l'ordine e la sicurezza all'interno di una comunità, piccola o grande che sia. Trovo pertanto indubbio che la polizia locale oggi svolga un ruolo determinante per la sicurezza dei cittadini; la capacità di dare sicurezza proviene dall'essere capaci di percepire le dinamiche fenomeniche della società locale e intervenire rapidamente. Il vantaggio della polizia locale rispetto alle forze di polizia statali è che la prima, essendo a diretto contatto con le istituzioni locali è capace (o almeno dovrebbe esserlo) di dare risposte ai cittadini in tempi molto più veloci rispetto alle polizie statali, proprio perché la polizia municipale è essa stessa istituzione locale. Peraltro se diamo una lettura alla L. 59/1997 (cd Legge Bassanini) si capisce quanto importante sia il ruolo che il Comune gioca nella vita dei singoli consociati e quindi della comunità intera, infatti tale legge istituisce il principio di sussidiarietà ovvero è il Comune che quale ente territoriale più vicino ai cittadini deve essere in grado di assolvere a tutte quelle funzioni che servono per il regolare svolgimento della comunità, ergo la polizia locale non può non essere interessata a tale principio.
Ora prima di introdurre un argomento spinoso vorrei fare alcune premesse, ovvero le competenze della polizia locale. La polizia locale ha diverse, anzi, parecchie competenze, alcune le sono proprie altre sono funzionali, per esemplificare, gli agenti di polizia locale sono:
- agenti di polizia stradale (art. 12 D.lgs 285/92 - art. 5 L. 65/86);
- agenti/ufficiali di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p. - art. 5 L. 65/86);
- agenti di pubblica sicurezza (art. 5 L. 65/86 con Decreto del Prefetto);
- agenti di polizia amministrativa (art. 117 Cost.)
per non parlare poi delle funzioni di polizia commerciale, annonaria, edilizia, sanitaria, ecc.
Sono competenze funzionali nel senso che nell'espletamento di certe funzioni dipendiamo, come agente/ufficiale di pg dalla Procura, come agente di ps dall'autorità di pubblica sicurezza (Prefetto, Questura, Sindaco), come agente di polizia stradale dal Ministero dell'Interno. Ora alla luce di quanto appena detto, un agente di polizia locale ha praticamente tutte le qualifiche che ha un agente della Polizia di Stato o un Carabiniere, più o meno è così, nel senso che abbiamo come limite generale il territorio entro cui possiamo esercitare le nostre funzioni (tranne i casi in cui nella flagranza o di un reato o anche di un illecito amministrativo commesso nel nostro territorio inseguiamo il soggetto anche fuori zona, in questo caso si estendono i limiti territoriali), inoltre come agente/ufficiale di polizia giudiziaria abbiamo come limite oltre quello territoriale anche quello temporale, cioè abbiamo tale qualifica solo durante il servizio, ed inoltre è dibattuto il tema del tipo di reato su cui può intervenire un agente di polizia locale, secondo alcuni, potremmo intervenire per i soli reati di nostra competenza (con riferimento alla legge quadro) ma così non è, bisogna leggere meglio l'art. 57 del c.p.p. e si vedrà che come agente di p.g. la polizia locale ha una competenza generica su tutti i reati, invece come ufficiale di p.g. dal momento che l'ultimo comma del cit. articolo dice che sono altresì ufficiali e agenti di p.g. le persone alle quali la legge attribuisce tali funzioni nei limiti del servizio e delle loro attribuzioni, l'ufficiale di polizia locale avrà allora qualifica di ufficiale di p.g. direttamente grazie alla legge 65/86.
Come avete potuto vedere il problema delle qualifiche degli operatori di polizia locale è abbastanza incasinato, quindi è necessario un intervento del legislatore che faccia chiarezza sulla situazione e soprattutto dia gli strumenti giuridici idonei alla polizia locale per lavorare meglio e quindi fornire un servizio come si deve alla cittadinanza. Per fare alcuni esempi paradossali: la polizia locale non può accedere allo SDI (Sistema Di Indagine dell'Interno) per verificare le persone sospette che vengono fermate; la polizia locale ha appunto una qualifica di pg limitata nel tempo e nello spazio ed è assurdo che se un agente di polizia locale, fuori servizio, vede un qualcosa che è attinente a delle indagini che sta svolgendo, non possa intervenire e magari seguire il soggetto per poi relazionare, limitando di fatto l'attività di polizia giudiziaria; un agente di polizia locale, in fatto di armamento, viene trattato come un "incompetente", non può portare l'arma fuori territorio, quindi non può difendersi e/o difendere nel caso di illeciti penali, sembra quasi che abbiano paura che un agente di polizia locale abbia un'arma, "bho!!!"; questi sono solo alcuni esempi ma ce ne sono molti altri. Ecco perché allora il Governo deve intervenire immediatamente.
La polizia locale serve per fornire sicurezza ai cittadini, serve per prevenire e perseguire gli autori di illeciti sia penali che amministrativi, soprattutto per quanto riguarda quei fenomeni di microcriminalità che oggi destano molta preoccupazione e danno senso di insicurezza. Quindi ritengo che non ci debba essere sovrapposizione di competenze ma anzi sinergia tra le forze di polizia ad ordinamento locale e quelle ad ordinamento statale, non vedo problemi particolari, la polizia locale potrebbe occuparsi congiuntamente alle altre FF.OO. della microcriminalità (danni contro il patrimonio, contro la persona, ecc.) mentre per quanto concerne reati in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso, contrabbando di droga, terrorismo, ecc. dovrebbero rimanere di esclusiva competenza delle FF.OO. ad ordinamento statale. Il problema grosso rimane appunto la mancanza di sinergia, il comitato provinciale dell'ordine pubblico e la sicurezza dovrebbe essere più efficace, funzionale e incisivo.
Ecco a cosa serve la polizia locale, fornire, congiuntamente alle altre FF.OO. più sicurezza e soluzioni tempestive ai problemi dei cittadini.
Chi la vuole la polizia locale? Molti cittadini, che vedono nell'operatore di polizia locale un riferimento, un rappresentante della legge e non solo colui che commina sanzioni amministrative come il codice della strada. La polizia locale se intesa bene può essere la soluzione a molti problemi della città, ma c'è ancora molto lavoro da fare, sia legislativamente che professionalmente.
sabato 5 luglio 2008
Benvenuti

Salve, mi chiamo Giuseppe Falcone sono un agente di polizia municipale che fa servizio nel comune di Reggio Calabria da oltre un anno dopo essere stato per 4 anni e mezzo in un comando di polizia locale presso la provincia di Bergamo. Ho deciso di creare questo blog non tanto per parlare di me ma quanto per parlare della polizia municipale (o locale), dei suoi problemi e quindi delle mie impressioni. Vorrei anche mettere a disposizione dei colleghi di tutta Italia tutta la documentazione professionale che riuscirò a reperire ma anche inserire news attinenti il nostro mondo. Spero di ricevere aiuto da chiunque sia interessato a parlare del "problema" polizia locale, cioè della mancanza di uno status giuridico ben definito, della mancanza di una normativa adeguata e di quella esistente che spesso crea dubbi e problemi di interpretazione non permettendo alla polizia locale di operare bene e quindi di creare disservizi ai cittadini visto che la polizia locale è il vero baluardo per la sicurezza di prossimità. Con queste ultime affermazioni è mia intenzione aprire un vero e proprio dibattito e discuterne con tutti, colleghi e cittadini.
Buon lavoro a tutti.
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